IL SISTEMA SICUREZZA
La salute e la sicurezza sul lavoro vanno perseguite tramite una cultura della prevenzione che si crea, innanzitutto, con la formazione e l'informazione. I lavoratori non sono solamente i soggetti tutelati ma anche attori attivi: devono essere consapevoli delle condizioni del proprio ambiente di lavoro, dell'utilizzo dei dispositivi di sicurezza e partecipanti alla valutazione dei rischi e nella prevenzione.
La norma di riferimento è il "Testo Unico della sicurezza sul lavoro” (D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009), elaborato in base alle direttive comunitarie incentrate sul principio della programmazione e della partecipazione di tutti i soggetti coinvolti sul luogo di lavoro.
Il Testo elenca le misure generali di tutela del sistema di sicurezza aziendale, che vengono poi integrate dalle misure di sicurezza previste per specifici rischi o settori di attività (es. movimentazione manuale di carichi, videoterminali, agenti fisici, biologici e cancerogeni, etc.).
Sono fondamentali le attività formative (informazione e addestramento) rivolte ai lavoratori, nonché alle diverse figure interessate dalla materia della sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro (secondo le indicazioni individuate nell'Accordo Stato Regione del 21 dicembre 2011, allegato A).
Misure generali di tutela
Tra le misure generali di tutela alla base del Testo Unico della sicurezza sul lavoro abbiamo:
- l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi.
La centralità del ruolo dell’informazione e della partecipazione dei lavoratori è così evidente anche nei principi generali.
Valutazione dei rischi
La valutazione dei rischi è un tema di assoluta centralità per garantire la sicurezza in ogni ambiente di lavoro. Essa “deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari”, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato, alle lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.
Gli esiti della valutazione dei rischi devono essere formalizzati nel documento di valutazione dei rischi (DVR). In tale sede devono essere individuate anche le eventuali mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici.
La comunicazione degli obblighi, relativi alla sicurezza, al RLS deve essere tempestiva anche in caso di aggiornamenti successivi (Legge n. 161/2014).
La sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla legislazione vigente e per richieste fatte dal lavoratore correlate ai rischi lavorativi. Alle diverse ipotesi generali esistenti alcune risalenti a provvedimenti degli anni ’50, si aggiungono le previsioni specifiche per quelle attività che espongono i lavoratori a specifici fattori nocivi (amianto, rumore, radiazioni ionizzanti, agenti chimici, cancerogeni, mutageni o biologici, movimentazione manuale dei carichi, uso di videoterminali, etc.).
La sorveglianza sanitaria è finalizzata a valutare l’idoneità del lavoratore alle mansioni specifiche cui è destinato. Gli accertamenti possono essere preassuntivi, periodici o legati a particolari eventi (cambio di mansione, oppure, periodi di malattia superiori a 60 giorni consecutivi). Al termine degli accertamenti e in base al loro esito, spetta al medico competente decidere sull’idoneità stessa. In caso di giudizio di inidoneità alla mansione, il datore è tenuto ad adibire il lavoratore, ove possibile ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.
RSPP e RLS
Tra i soggetti responsabili della sicurezza sul lavoro, un ruolo particolare è attribuito al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione(RSPP), il quale è nominato dal datore di lavoro e partecipa con il medico competente ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla riunione periodica indetta annualmente dal datore di lavoro. La figura dell’RSPP può essere interna o esterna all'azienda. In alcune tipologie di aziende può essere il datore di lavoro a ricoprire questo ruolo.
Interlocutore fondamentale del RSPP e del datore di lavoro sui temi della sicurezza sul luogo di lavoro è il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, oppure, è individuato in un ambito territoriale o nel comparto produttivo.
Mentre nelle aziende con più di 15 lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, qualora siano presenti.
Il RLS ha diritto ad essere consultato dal datore di lavoro, preventivamente, in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione dal datore di lavoro. Riceve le informazioni e la documentazione inerenti, anche, alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali.